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LEGGE 31 gennaio 1901, n. 23

Disposizioni sull'emigrazione. (001U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1901
Il Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 02/09/1901.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1901
al: 25-8-1914
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. 
 
  Gli  inscritti  di  leva  che  abbiano  compiuto,  o  che  compiano
nell'anno, il 18° anno di eta', gli inscritti di leva marittima  e  i
militari del Corpo Reale equipaggi potranno emigrare  quando  abbiano
ottenuto il permesso, i primi dal prefetto  o  dal  sottoprefetto,  i
secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo. 
 
  I  militari  di  prima  categoria  dell'Esercito  che  non  abbiano
compiuto il  28°  anno  di  eta'  potranno  emigrare  quando  abbiano
ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale  dovranno
provare di trovarsi in una delle condizioni che  saranno  specificate
dal Regolamento. 
 
  E'  libera  l'emigrazione  dei  militari  di  seconda  e  di  terza
categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina. 
 
  E' pure  libera  l'emigrazione  dei  militari  di  prima  categoria
appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di  eta';
ma sino a quando non abbiano  compiuto  il  32°  anno,  essi  debbono
notificare la loro  partenza  al  comandante  del  Distretto.  Questa
notificazione sara' fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che
sara' stabilito dal Regolamento. 
 
  La facolta' di  emigrare  consentita  ai  militari  dai  precedenti
capoversi potra' essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa
con decreto Reale, su proposta dei  Ministri  della  Guerra  e  della
Marina. 
 
  Il Ministro degli Affari  Esteri  potra',  d'accordo  col  Ministro
dell'Interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione,
per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo
la vita, la liberta', gli averi dell'emigrante.