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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 320

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2009)
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Testo in vigore dal: 23-8-2001
al: 1-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, comma
2,  cosi'  come  modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
  secondo  quanto  emerso  dal  resoconto della seduta del 9 febbraio
  2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 21 marzo e del 18 aprile 2001;
  Sulla  proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di diretta
collaborazione  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  cui  all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
   b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    d)  Decreto  legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
    e)  Sottosegretari  di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    f)   Ruolo   unico:   il   ruolo   unico  della  dirigenza  delle
amministrazioni  statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) soppresso.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993 e' stato
          abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:
              "Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa.".
              -  Si  trascrive  l'art.  17,  comma  14,  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127:
              "14. Nel   caso   in   cui   disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il decreto legisaltivo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e'
          stato  brogato  dal  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.
              -   Si  trascrive  l'art.  7  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.   7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1. La   costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d)  organizzazione  del settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche)   ha   abbrogato   il  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  26
          febbraio   1999,  n.  150  concerne:  "Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti".