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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 301

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-5-2002
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358,  ed  in  particolare
l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
526,  recante  norme  per  il  funzionamento  della  Scuola  centrale
tributaria;
  Visto  l'articolo  7,  comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento
dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il
riordino  della  scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   8  del  predetto  decreto
legislativo  n.  287  del  1999,  il  quale prevede il riordino della
Scuola  centrale  tributaria  da  attuare  con  regolamento  ai sensi
dell'articolo  17,  commi  3  e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n.
400;
  Visto  l'articolo  17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  riordino  della Scuola
centrale  tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato
decreto  legislativo  n.  287  del  1999,  nonche'  della riforma del
Ministero  delle  finanze  con  l'istituzione delle Agenzie fiscali e
della  progressiva  realizzazione  del  federalismo  fiscale  con  il
trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  far  si'  che  la  Scuola  centrale
tributaria  possa  offrire,  in  concorrenza  con  altre  istituzioni
pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la
professionalita' di tutti gli addetti al settore della fiscalita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
  Considerato  che il presente regolamento, come affermato dal citato
Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con
effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso puo' essere disposta
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
             Natura e compiti della (( Scuola superiore
                  dell'economia e delle finanze ))

  (( 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito
denominata  Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta
alle  dirette dipendenze del Ministro , ed ha autonomia organizzativa
e   contabile.   La   Scuola  ha  anche  autonomia  di  bilancio,  e'
assoggettata  alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.
720  e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella
tabella A allegata alla stessa legge. ))
  2.  La  Scuola  provvede  alla formazione, alla specializzazione ed
all'aggiornamento    del    personale    dell'   ((   amministrazione
dell'economia  e delle finanze )) nonche', su richiesta delle agenzie
fiscali  e  degli altri enti che operano nel settore della fiscalita'
((  e  dell'economia  )),  del  personale  di  questi ultimi mediante
l'organizzazione   e   la   gestione  di  attivita'  formative  e  di
divulgazione,  sia  nelle  sedi proprie che in sedi esterne. Provvede
altresi',  nell'ambito  delle  proprie competenze, autonomamente o su
impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi
di  interesse  dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze
)). Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche
per  soggetti  italiani  ed  esteri,  e  curare  la  formazione  e la
preparazione  di  neo  laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico
impiego,   per   stimolarne  la  cultura  istituzionale  e  favorirne
l'ingresso  nel  mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette
ed  indirette  sostenute  dalla  Scuola  sono  a  carico del soggetto
richiedente  salvo,  per  i  soli  richiedenti  pubblici, l'eventuale
deroga disposta dal (( Ministro dell'economia e delle finanze )).
  3.  La  Scuola  ((  con  la  sua  struttura didattica, il personale
docente  e  l'indicazione  dei  relativi  corsi,  e'  iscritta  nelle
apposite  banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  gestite  in  collaborazione  con  il  CINECA, e ))
continua  a  essere  iscritta  nell'apposito  schedario dell'anagrafe
delle  ricerche,  istituito  ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
ed  opera,  ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole
di  tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni,
societa'   e   consorzi,  nonche'  stipulare  accordi  di  programma,
convenzioni   e   contratti  con  soggetti  pubblici  e  privati.  ((
Nell'ambito  di  consorzi  o  accordi  con  universita',  italiane ed
estere,   la   Scuola   promuove  e  istituisce,  compartecipando  al
finanziamento,  anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o
altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. ))