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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 233

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
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Testo in vigore dal: 8-9-2000
al: 6-4-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione  della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili,  ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su
proposta  del  Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu'
regolamenti  a  norma  dell'articolo  17,  comma 1, lettera a), della
legge  23  agosto  1988  n.  400,  per  disciplinare l'iscrizione nel
registro  dei  revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di
svolgimento  del  tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di
vigilanza;
  Visto  il  regolamento  recante  norme  concernenti le modalita' di
esercizio  della  funzione di revisore contabile, emanato con decreto
del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del
Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con i Ministri per la
funzione  pubblica,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi
dell'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al predetto
regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 20 dicembre
  1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  7  luglio  2000,  sulla  proposta  del  Ministro della
giustizia,  di  concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  6  marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  da  un  dirigente del Ministero della giustizia, designato
dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;";
    b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
      "b-bis)   da  un  componente  designato  dal  presidente  della
commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob);";
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -- L'art.  87, comma 5, della Costituzione, conferisce,
          tra  l'altro,  al  Presidente della Repubblica il potere di
          promulgare  le  leggi  ed  emanare decreti aventi valore di
          leggi e i regolamenti.
              -- Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
          a),   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;"
              -- Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma 2, del
          decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 88 (Attuazione
          della  direttiva  n.  84/253/CEE, relativa all'abilitazione
          delle   persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei
          documenti contabili);
              "Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. (Omissis).
              2.   Il   regolamento   concernente   le  modalita'  di
          svolgimento  del  tirocinio  di cui all'art. 3, comma 3, e'
          emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica,
          del tesoro e delle partecipazioni statali".
          Nota all'art. 1:
              -- Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 2 del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99
          (Regolamento  recante  norme  concernenti  le  modalita' di
          esercizio   della  funzione  di  revisore  contabile)  come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art. 2. (Composizione della commissione centrale per i
          revisori  contabili).  -  1.  La  commissione  centrale  e'
          composta:
                a)  dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e
          giustizia;
                b)  da  un  dirigente  del Ministero della giustizia,
          designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;
                b-bis)  da  un  componente  designato  dal presidente
          della  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa
          (CONSOB);
                b) dal direttore generale degli affari civili e delle
          libere  professioni,  o da un suo delegato, con funzioni di
          vicepresidente;
                c)  da  un  dirigente  del  Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, designato dal
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica;
                d)  da  un dirigente del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  designato  dal  Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale;
                e)  da un dirigente del Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,  designato  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                f)   da   un  rappresentante  della  Banca  d'Italia,
          designato dal Governatore della Banca d'Italia;
                g)  da  un  rappresentante  dell'associazione  fra le
          societa'  italiane  per  azioni,  designato  dal presidente
          dell'associazione medesima;
                h)   da   un   rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri,  designato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri;
                i) da tre revisori contabili, designati dal direttore
          generale degli affari civili e delle libere professioni del
          Ministero di grazia e giustizia, come segue:
                  1)   uno  nell'ambito  di  una  terna  di  revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  da  almeno cinque anni,
          proposta    dal    consiglio    nazionale    dei    dottori
          commercialisti;
                  2)   uno  nell'ambito  di  una  terna  di  revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  da  almeno cinque anni,
          proposta  dal  consiglio  nazionale dei ragionieri e periti
          commerciali;
                  3)  uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel
          registro dei revisori contabili da almeno cinque anni".