AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 22 aprile 2004, n. 8

Pac seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

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vigente al 15/06/2024
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(parte 1)

Art. 1

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi
- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
- Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
- Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
- Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 206 del 16/8/1996, che istituisce una misura specifica a favore di talune leguminose in grani;
- Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani;
- Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
- Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
- Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- Regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
- Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi
- Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale
- Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
- Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
- Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) 3508/92 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.
- Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Regolamento (CE) n. 2322/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile 2000 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 22.10.1999 e n. 241 6/99 della Commissione del 19/11/1999, in materia di seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani.
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio 2001 - Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto 2001 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 MARZO 2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 dicembre 2003 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione.
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 marzo 2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 18 febbraio 2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalità di applicazione.
- CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

2. SETTORI DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici per il raccolto 2004.
I settori di intervento interessati sono i seguenti:

- Seminativi (Reg. CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni);
- Risone (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Legumi da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996);
- Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n. 785/95);
- Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71);
- Colture energetiche (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Colture ad uso non alimentare (Reg. CE 2461/99 della Commissione, del 19 novembre 1999);
- Frutta a guscio (Reg. 1782/03 della Commissione del 29 settembre 2003);
- Lino e Canapa (Reg. CE 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000);
- Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA;
- Ovini (Reg CE n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo dell'estensivizzazione.

Si ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, n. 1782/03, n. 3072/95, n. 1577/96 e n. 1673/2000.

3. DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;
- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore.

Il medesimo regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi".
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":
"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

L'art. 3 del citato regolamento dispone che:

"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".
L'art. 4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita:
"1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.
2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha."

L'anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.

L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalità di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA.
Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".

L'art. 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:

"A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni:

- punto h):

irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

- punto i):

domanda di aiuto per superficie: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;"

- punto k):

uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;

- punto r):

superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

- punto t):

periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

Altre definizioni:

- controlli oggettivi: si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall'AG.E.A; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite, I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle.
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- Dupla: rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S.
È il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I produttori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di pagamento per superfici.
I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo del produttore, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda, secondo le modalità di cui alla circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 recepite negli specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.
Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AG.E.A. è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto fascicolo aziendale. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
I soggetti che non hanno dato alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

- a livello aziendale:

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identità in corso di validità
2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero
4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);

b) persone giuridiche

1) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale
2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;

Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per superfici.
- a livello di particella catastale:

c) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validità dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalità di attualizzare la documentazione catastale;

È possibile produrre le visure catastali rilasciate dagli Enti appositamente convenzionati con il Dipartimento del Territorio (es.:
Comune), purché sul documento sia stampato il codice assegnato all'Ente convenzionato e solo se si tratta di visure stampate tramite il collegamento al SISTER (Sistema di lnterscambio del Territorio).

d) Documenti giustificativi della conduzione:, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:

proprietario:

- visura catastale aggiornata, intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura); nel caso in cui il titolo di conduzione non sia di proprietà o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa:
- atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto o, se la soccida è conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento.

N.B. la normativa vigente escute espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.
Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo.
Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario.
Per il comodato si precisa che: qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodatario): "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig........., siti nel comune di....... al fg...... p.lle......... non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi "con firma e data.

usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice

irreperibilità (circostanze eccezionali)
In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di
aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel Comune e la non reperibilità dello stesso.

usi civici:

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone e dell'uso di destinazione agricola dei terreni dati in concessione che non sia limitato al solo sfalcio;
in quest'ultimo caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo. In caso di prima richiesta o scadenza di concessione è necessario presentare la richiesta di istanza o rinnovo della stessa.

comproprietà e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno.
Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilità all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.
In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.
La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità calcolate con le modalità riportare nel paragrafo 7 "CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO".

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Termini di presentazione

Possono essere presentate all'AG.E.A. le domande di pagamento per superfici relative ad aziende che hanno sede legale in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, regioni in cui operano Organismi pagatori regioni (O.P.R.). Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003 in un O.P.R. diverso rispetto a quello dalla sede legale, possono presentare la domanda 2004 allo stesso O.P.R. dove è stata presentata nel 2003.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 - Roma - entro le ore 17.00 nei termini e nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda PAC seminativi 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Domanda PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.
In particolare, per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).
I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 4 aprile 2000 e dal Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2004 sono:

a) domande iniziali: 30 aprile 2004;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004;
c) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2004;

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 25 maggio 2004. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 25 maggio 2004 sono irricevibili.
Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2004 sono irricevibili. La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2004.
Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2004 sono irricevibili.
La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a più aziende.
Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.
Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità."
Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, IAG.E.A. predisporrà un provvedimento.

6.2 Finalità di presentazione della domanda
Nella compilazione della domanda di aiuto per superfici, è
indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
4. modifica ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
5. modifica ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Qualora la finalità della domanda non risulta indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.
Nel caso in cui la finalità della domanda non è indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico.
In particolare, il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica è assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.

Inoltre, nei casi di domanda di modifica di cui ai punti 2 e 3 è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata.
Il produttore coltivatore è tenuto a presentare una sola domanda iniziale in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e successive modificazioni e integrazioni, (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 1577/96 (art. 10, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).
Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione di tali controlli, verranno ammesse al pagamento tutte le domande che, pur essendo state rilevate multiple, sono identificate nelle seguenti casistiche:

- domande riferite ad aziende con produttività fino a 92 tonnellate e messa a riposo dichiarata;
- domande riferite ad aziende con produttività superiore a 92 tonnellate;
- domande riferite ad enti pubblici per i quali si rileva in domanda la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIÙ PROVINCÈ.

Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in considerazione le domande riguardanti unicamente gli utilizzi "risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e 18), foraggiere (codice utilizzo 13), foraggi da destinare alla trasformazione (codice utilizzo 15), sementi certificate (codice utilizzo 57).

6.3 Domande di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

6.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente al quale l'imprenditore è stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi
2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Domanda di modifica art. 44 PAC seminativi 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.
L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:

1. Il produttore può presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino due o più domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e resterà valida la domanda iniziale se la superficie richiesta a premio nella domanda iniziale è inferiore ala superficie indicata nelle domande di rettifica; in caso contrario saranno considerate irricevibili sia la domande iniziale che tutte le domande di modifica.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale (escluse l'utilizzo 10 - Altre utilizzazioni), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
3. È possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale.
4. Una domanda di modifica, a seguito di un errore materiale, può comportare la variazione di un solo identificativo catastale, oltre la superficie utilizzata. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
5. Limitatamente agli utilizzi foraggi essiccati (utilizzo 15) e semente elette (utilizzo 57) è possibile presentare una domanda di modifica anche in aumento ai sensi dell'art. 44 senza però modificare le superfici degli utilizzi a premio.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

6.3.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AG.E.A., unitamente alla documentazione richiesta (cfr.paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
I produttori in proprio, che non hanno conferito mandato ai CAA, troveranno la modulistica necessaria sul portale SIAN, mediante una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore.

6.3.2.1 Art. 48 - Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.
Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001', dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 241 9/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 48 - Raccolto 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:
Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".
La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'ari. 48, viene di seguito riportata:


a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea eredi- taria, unitamente a:
- documento di identità in corso di validità del nuovo richie- dente;

nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a

- documento di identità in corso di validità di tutti i dele-
ganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure:

- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente
a
- documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
malattie invalidanti e correlate alla specifica attività
professionale.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile,
Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con indivi- duazione del luogo interessato
o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili
urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da:
- perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordi-
ne, in originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

6.3.2.2 Art. 50 - Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.
Tali domande e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2004.
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004
VIA PALESTRO, 81
00185 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
PAC seminativi: Domanda di modifica art. 50 - Raccolto 2004

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.
La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:


1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azien- da del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti
il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;

2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità;

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".

7.1 Definizione dei "gruppi di colture"

Ai fini del calcolo dell'aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i gruppi di colture seguenti:

a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1254/1999;
b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo;
c) superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13 par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999;
d) superfici foraggiere a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999;
e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f) superfici messe a riposo.

Per quanto riguarda le superfici foraggiere di cui ai punti a), b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi due gruppi

- uno per le foraggiere senza richiesta di premio per l'estensivizzazione
- uno per le foraggiere con richiesta di premio per l'estensivizzazione

Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi

- uno per le superficie a riposo ordinario
- uno per le superficie a riposo no-food

Gli importi delle leguminose e del risone sono unici per tutta l'italia, perché definiti in altri regolamenti su base nazionale, e quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti.
L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.
Questa definizione costituisce il presupposto per definire il gruppo e), cioè i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto.
Tutti i coltivatori di mais in zone con resa unica (allegato D alla presente circolare), sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais" nelle zone a resa unica non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "mais" nell'utilizzo "altri cereali".
Tutti i coltivatori di grano duro in zone vocate diverse dalle seguenti:

- zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA;
- zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).

Il pagamento per superficie del "Grano duro" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione della coltivazione "grano duro" nelle zone non vocate non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali".
Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma i particolari controlli cui viene sottoposta la coltivazione della canapa rende necessaria una differenziazione.



====================================================================
numero gruppo di Codice Codice Descrizione
gruppo colture gruppo utilizzo
====================================================================
1 Mais 01 01 Mais (Granturco)
--------------------------------------------------------------------
2 Grano duro 02 02 Grano duro
--------------------------------------------------------------------
3 Altri cereali 03(*) Altri cereali
e semi oleosi ------------------------------------
04 Soia
------------------------------------
05 Girasole
------------------------------------
59 06 Colza e ravizzone
------------------------------------
08 Consociate
------------------------------------
14 Lino non tessile
------------------------------------
55 Lino da fibra
--------------------------------------------------------------------
4 Canapa 56 56 Canapa
--------------------------------------------------------------------
5 Piante 07 07 Piante proteiche
proteiche
--------------------------------------------------------------------
6 Set - aside 09 Superficie messa a riposo
ordinario
09
64 Superficie messa a riposo
pluriennale
--------------------------------------------------------------------
7 Set - aside 24 Superficie messa a riposo
no-food no-food
------------------------------------
65 Superficie messa a riposo
no-food pluriennale
60 50 Superficie messa a riposo
no-food per biogas
------------------------------------
66 Superficie messa a riposo
no-food per biogas
pluriennale
--------------------------------------------------------------------
8 Foraggiere senza 13 13 Foraggiere (utilizzate per estensivizzazione il calcolo UBA/ha)
--------------------------------------------------------------------
9 Foraggiere con 61 13 (**) Foraggiere (utilizzate per estensivizzazione il calcolo UBA/ha) con
premio di estensi-
vizzazione richiesto
--------------------------------------------------------------------
10 Leguminose 16 Lenticchie
------------------------------------
62 17 Ceci
------------------------------------
18 Vecce
--------------------------------------------------------------------
11 Risone 19 19 Risone
--------------------------------------------------------------------
12 Colture 76 76 Superficie seminata a
energetiche colture energetiche
------------------------------------
77 Superficie seminata a
colture energetiche per la trasformazione in biogas
nella propria azienda
--------------------------------------------------------------------
13 Frutta a guscio 71 71 Superficie frutta a guscio nocciole nocciole
--------------------------------------------------------------------
14 Frutta a guscio 72 72 Superficie frutta a guscio mandorle mandorle
--------------------------------------------------------------------
15 Frutta a guscio 73 73 Superficie frutta a guscio noci comuni noci comuni
--------------------------------------------------------------------
16 Frutta a guscio 74 74 Superficie frutta a guscio pistacchio pistacchio
--------------------------------------------------------------------
17 Frutta a guscio 75 75 Superficie frutta a guscio carrube carrube
--------------------------------------------------------------------


(*) Incluso mais a resa unica.
(**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate le foraggiere (escluse varietà da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di
cui quelle a pascolo (varietà 36 - 37 - 38 - 75 - 76) devono
costituire almeno il 50%.

7.2 Controlli amministrativi

L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:

"a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole , onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;

b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par. 06.1 Termini di presentazione);
- sia ritenuta ammissibile;
- che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 20 Terreni messi a riposo (Set-aside)).

7.3 Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda (par. 06.1 Termini di presentazione);
- della presenza della firma del richiedente (par. 7.3.1 Sottoscrizione della domanda);
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 0 7.3 Controlli formali);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.3.3 Controlli anagrafici);
- della corretta indicazione della finalità di presentazione (par. 0 6.2 Finalità di presentazione della domanda);
- della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale (par. 7.3.6 Certificato antimafia);
- della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste (par. 7.3.7 Modalità di pagamento)
- dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 0);
- della corretta indicazione degli utilizzi/varieta/coltura (par. 7.4.1 Codice utilizzo/varieta) per ciascuna particella dichiarata;
- della presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento del pagamento per ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente, cartellini varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione, dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas);
- della corretta indicazione del titolo di conduzione (par. 7.4.2 Tipo di conduzione).

7.3.1 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

7.3.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da AG.E.A. solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

7.3.3 Controlli anagrafici

Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

7.3.4 Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verrà considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

7.3.5 Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

7.3.6 Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinchè l'AG.E.A. possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937,00 Euro, debba essere rilasciato all'AG.E.A. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2;
Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 Euro è tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2004. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

7.3.7 Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. A tale proposito è requisito necessario che il conto corrente sia intestato al richiedente.
I codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. In linea con le direttive CE, le coordinate bancarie di tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Codice Paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici;
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
3. Codice ABI (codice banca) e codice CAB (codice filiale): è obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali come ad esempio: .,/,-?!,&.

Tutti gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non devono essere indicati.
1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici fra i seguenti:

0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Tutti i caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non sono ammessi. Se il conto corrente è di lunghezza inferiore a dodici caratteri il sistema inserirà in automatico degli zeri di riempimento a sinistra.
L'utilizzo di tale modalità di pagamento consente di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile"

7.4 Controlli sulle particelle

Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici è la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varietà coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione della coltura, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del reg. CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarità su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potrà essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.
L'assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarità non sanabile e l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

7.4.1 Codice utilizzo/varietà

L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici è fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varietà indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti.
Se il codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti in automatico.
Se il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta che il produttore che coltiva colza è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24, 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 64, 65, 66 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas pluriennali) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. La quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto è di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione.
Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) è ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso da 93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province:
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà esclusa ai fini del pagamento del premio supplementare.
Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 76 o 77 (colture energetiche) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Inoltre, le superfici a colture energetiche vengono sottoposte a controlli di ammissibilità finalizzati a verificare che le stesse non siano state destinate alla messa a riposo (cod. utilizzo 9, 24, 50, 64, 65 e 66).
Per le particelle dichiarate con codice di utilizzo 13 (foraggere) deve essere riportato il codice della colonna A , quadro E del modulo di domanda. Qualora tale codice non fosse riportato o non risultasse congruente all'utilizzo foraggere, la particella viene considerata ai fini del calcolo delle penalità.

7.4.2 Tipo di conduzione

È obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

7.4.3 Ubicazione

L'entità del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.
Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità.
A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari ( Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:
H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale: H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice: H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice: H164B dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione B.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare - 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 - 6:
ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato estero) è necessario produrre la relativa documentazione giustificativa del caso particolare proprio e della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore).
Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.
Tali domande , dichiarate con i casi particolari di cui sopra, saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AG.E.A.
Va precisato inoltre che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalità.
Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verrà esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste

7.4.4 Riordino fondiaria - Caso particolare 1 -

Qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio, il produttore dovrà indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del "fascicolo del produttore" secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.
Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovrà riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovrà altresì essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).
Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto
censuario, non dovrà essere indicato il suddetto "caso particolare".
In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone
interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario (allegato "riordino fondiario"). Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in "riordino fondiario" non sono ammissibili e l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree.
In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.
Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (calcolo dei superi).

7.4.5 Zona coperta da segreto militare - caso particolare 2

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la suddetta casistica il produttore dovrà riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari.
In tal caso è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:

a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo.
b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall' Ufficio del Territorio.

7.4.6 Particelle interessate da usi civici nell'ambito delle foraggere - Caso particolare 3

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggere (utilizzo 13 -pascolo), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".
In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.
La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggere").
In ogni caso per gli utilizzi a contributo - o facoltativamente per l'utilizzo "foraggere" - il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovrà comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.

7.4.7 Appezzamenti demaniali - Caso particolare - 4 -

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali(esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovrà essere inserita riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000".
- Subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale
- Superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione

In tali casi è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia:

c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione e l'uso di destinazione agricolo dei terreni dati in concessione e non sia limitata al solo sfalcio, in tal caso tali particelle non potranno essere dichiarate negli utilizzi a contributo.
d) Planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo ""terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio

7.4.8 Particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.11.2003 - Caso particolare 5 -

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.11.2003, per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo del produttore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo del produttore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento "51 F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT, oppure, in alternativa
- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento

7.4.9 Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico - Caso particolare 6 -

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione
Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto
fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell'eventuale sezione censuaria
- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico"
- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore
- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

7.4.10 Particelle appartenenti allo stato estero - codice casa particolare 7

Le particelle dichiarate a foraggere (alpeggi) ricadenti in territorio estero, potranno essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare

a. codice istat provincia: "88888"
b. istat comune: "99999"
c. il numero del foglio e della particella: il valore "99999";

- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

7.4.11 Particella ricadente su catasto urbano - caso particolare 8

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

7.4.12 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
Il G.I.S. è un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.
Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. è articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., è il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2004 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.11.2003.

7.4.13 Controllo di seminabilità delle particelle dichiarate

Su richiesta della Commissione U.E., è stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:

- usi non agricoli;
- colture forestali;
- colture permanenti;
- pascoli permanenti.

Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, è coperto dalla verifica di non seminabilità.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali
- Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilità del terreno, ecc.)
- colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali
- colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.
Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.
Qualora tale irregolarità si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.

7.4.14 Superi

La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale di oltre un'ara.
Nel caso di particelle dichiarate su territori coperti dal catasto austroungarico, il calcolo dell'anomalia prevede che il confronto si estenda ai valori presenti nel subalterno.
La normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13), ovvero tra le sementi certificate (cod. ut. 57) ed i foraggi essiccati (cod. utilizzo. 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).
Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.
Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da più produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere può essere posto in capo all'AG.E.A.

7.4.14.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.
Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati.
Inoltre, il supero non viene calcolato in presenza di superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.4.14.2 Supero nell'ambita di domande presentate da più produttori

Per ciascuna particella dichiarata da due o più produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo ovicaprino" nell'ambito delle "altre utilizzazioni", ovvero, le superfici dichiarate con "casi particolari" = '1'.
La superficie ammissibile è la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.
Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.4.14.3 Supero rispetta alla superficie accertata

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Non viene presa in considerazione la particella se il codice utilizzo = 10.
Per risolvere tale anomalia è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.4.14.4 Supero con altri regimi di aiuto

Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano le sementi certificate, il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).

7.4.14.5 Sementi certificate

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate, ad esclusione delle superfici dichiarate a foraggiere e a foraggi essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999).
La presenza del supero produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalità.
È possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.4.14.6 Tabacco

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

7.4.14.7 Pomodoro

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento - salvo compatibilità colturale - e l'applicazione delle penalità previste.

7.4.14.8 Sviluppo rurale

Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto è riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.

8 GRANO DURO

Le superfici coltivate a frumento duro hanno diritto ad un premio ai sensi dell'art. 4 del del reg. CE n. 1251/1999. Sono previsti ulteriori premi:

- grano duro supplementare (par. 8.1);
- premio specifico alla qualità del frumento duro (par. 8.2).

8.1 Grano duro supplementare

A partire dalla campagna di semina 1998/1999 è stata definita una superficie massima garantita nazionale (riferita alle zone tradizionali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/99: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) pari a 1.646.000 ettari, suddivisa in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000):



====================================================================

Codice Istat Regione Superficie massima garantita ettari
====================================================================


09 TOSCANA 118.950

--------------------------------------------------------------------


10 UMBRIA 9.341

--------------------------------------------------------------------


11 MARCHE 125.172

--------------------------------------------------------------------


12 LAZIO 80.616

--------------------------------------------------------------------


13 ABRUZZO 38.797

--------------------------------------------------------------------


14 MOLISE 74.647

--------------------------------------------------------------------


15 CAMPANIA 72.728

--------------------------------------------------------------------


16 PUGLIA 396.739

--------------------------------------------------------------------


17 BASILICATA 215.772

--------------------------------------------------------------------


18 CALABRIA 58.668

--------------------------------------------------------------------


19 SICILIA 374.802

--------------------------------------------------------------------


20 SARDEGNA 79.768

--------------------------------------------------------------------


TOTALE ITALIA 1.646.000

--------------------------------------------------------------------




Qualora l'aiuto supplementare richiesto risulti complessivamente
superiore alla superficie massima garantita nazionale, si procede a determinare, per ciascuna regione, la superficie per la quale è stato richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle decurtazioni.

Nella determinazione della superficie richiesta a livello
regionale, si dovrà considerare la sommatoria delle particelle dichiarate a grano duro ordinario che ricadono nelle regioni tradizionalmente vocate, al netto delle varietà non riconosciute.

Inoltre, per ciascun produttore, la sommatoria della superficie
ottenuta dalle singole particelle dichiarate a grano duro ordinario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie per la quale ha richiesto l'aiuto supplementare.

Determinata la superficie regionale per la quale è richiesto
l'aiuto supplementare, devono essere individuate le regioni per le quali si è verificato il superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili all'aiuto supplementare ricadenti in tali regioni, verranno proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di superamento attribuita alla regione stessa e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della
superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99).

L'importo dell'aiuto integrativo è fissato in 313 EUR/ha (art.
149, p.to 3, lett. a) del reg. (CE) n. 1782/03).

Sono state inoltre individuate alcune zone non tradizionali
(elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/99: province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) che beneficeranno di un aiuto specifico pari a 93 EUR/ha (art. 149, p.to 3, lett. b) del reg. (CE) n. 1782/03) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate come investite a grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili all'aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Il premio supplementare per il grano duro non può essere erogato
per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed ecomunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali è necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE".

Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del
richiedente per 5 anni, il quale è tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varietà coltivate, l'adempimento è soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001).

È possibile utilizzare semente acquistata nell'anno precedente e
non utilizzata, purché si alleghi autocertificazione. La quantità, la qualità ed eventuali certificazioni di semente sono verificate direttamente dall'Amministrazione, per i produttori che non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari.

In relazione all'elenco di varietà di frumento duro ammesse
all'aiuto supplementare comunitario per l'anno 2004 si segnala che la codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro è riportata nella tabella 3 delle note esplicative alla domanda.




8.2 Grano duro: premio alla qualità




Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla
qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentart. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle
fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale -
per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 11 marzo 2004 (cfr. tab. al paragrafo precedente).

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie
per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della
superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE ) n. 2237/2003, la quantità
minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare
del premio per la campagna di commercializzazione 2004/2005, con relativa codifica, è riportato nella tabella 14 in allegato alle note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici 2004.




9 COLTURE ENERGETICHE




Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, il produttore
agricolo può conseguire un premio comunitario sulle superfici investite a prodotti destinati a "colture energetiche", limitatamente alle varietà elencate nelle tabelle 12 e 13 allegate alla presente circolare, ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima.

Nel caso della canapa, è prevista l'applicazione delle misure
già adottate dal Reg. CE 2461/1999 all'art. 3 par. 1 bis, e successive modifiche con Reg. CE 587/2001.

Le particelle dichiarate a colture energetiche (cod. ut. 76 e 77)
non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside. Inoltre, ai sensi dell'art. 90 del Reg. CE 1782/2003 sono da escludere le superfici ritirate dalla produzione secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. CE 1251/1999.

Il produttore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la
presentazione della Domanda di Aiuto per Superfici, un contratto di coltivazione con un primo trasformatore riconosciuto dall'AG.E.A. Il primo trasformatore, versa una fideiussione all'organismo Pagatore competente della gestione della rispettiva domanda PAC, esegue la trasformazione del prodotto consegnato ed ottiene direttamente energia, oppure, un prodotto intermedio (carburante e/o combustibile) destinato in fase successiva, alla produzione di energia.

Il produttore agricolo consegna tutta la materia prima raccolta,
al primo trasformatore che la prende in consegna e garantisce che il quantitativo equivalente di tale materia prima, venga utilizzato in ambito comunitario, per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici, secondo quanto previsto ai sensi del Reg. CE 1782/2003.

È altresì consentito al produttore agricolo, ai sensi dell'art.
34 paragrafo 1 p. b) del Reg. CE 2237/2003 di trasformare in biogas presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto.




9.1 Compilazione dei contratti




Il contratto, di cui all'art. 35 del Reg. CE n. 2237/03, deve
essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all'allegato B della presente circolare (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti), riportando le seguenti informazioni:




- numero progressivo del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo

- il tipo di prodotto

- anagrafica dei contraenti

- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)

- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie

- il quantitativo di prodotto previsto


- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima

- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)

- le utilizzazioni finali previste e conformi al reg. CE 2237/03

- data e luogo della firma




Il contratto così costituito, deve essere presentato dalla ditta
trasformatrice, all'organismo pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto per superfici.

Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del
contratto alla domanda di aiuto per superfici.




9.2 Contratti per produzione di biogas




Il produttore agricolo che intende trasformare in biogas presso la
propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, è tenuto a presentare in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo pagatore, secondo il modello di cui all'allegato "N" della presente circolare, per permettere All'organismo pagatore di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.




9.3 Modifica e/o risoluzioni del contratto




Il contratto può essere modificato e/o risolto sia in presenza di
una volontà delle parti, nei termini previsti per la modifica e/o sostituzione della domanda di aiuto per le superfici che dovrà essere resa congruente con tale modifica, o in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate. Nel primo caso le parti sottoscrivono un nuovo contratto che riporta i dati modificati. Nel secondo caso è consentita la consegna di una quantità di materia prima inferiore al dato contrattuale, che dovrà essere giustificata da documentazione probante. Nel caso di una consegna non inferiore al 90% della quantità prevista (rispetto a quella risultante dall'applicazione delle rese determinate dall'Organismo pagatore) è sufficiente la documentazione giustificativa.

Nel caso di consegna inferiore al 90%, è necessario presentare un
modello di variazione All. C (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti) conforme al modello allegato alla presente circolare, sottoscritto da entrambe le parti, con allegata documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali comuni, Ispettorati regionali, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo.

Nel caso in cui il coltivatore ritiri una parte o l'intera
superficie dall'obbligo contrattuale ed in assenza della documentazione sopra descritta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del Reg. Ce 2419/01, in misura proporzionale alla riduzione od all'intero premio.




9.4 Modifica e/o risoluzione contratto biogas




Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi
una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. O della presente circolare.

Tale modello deve essere rimesso all'Organismo pagatore, entro
dieci giorni dal verificarsi dell'evento, per l'adozione del provvedimento di modifica o rinuncia dell'impegno assunto.




9.5 Rese di produzione




L'AG.E.A. determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le
rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari i produttori interessati. La quantità di materia prima prevedibile, espressa in ettari è determinata dal calcolo della resa unitaria per gli ettari coltivati facendo riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni AG.E.A. per le superfici a riposo destiate a prodotti ad uso non alimentare.

Per i prodotti, indicati a codice 99 0 100 nelle tabelle 12 e 13,
il produttore agricolo può indicare le rese riferite alla zona di produzione ed in questo caso l'AG.E.A., in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti al produttore agricolo ed alla ditta industriale.




9.6 Determinazione delle biomasse




Per quanto concerne le biomasse prodotti tipicamente erbacei, in
deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prevedibile, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume per la densità, per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.

È, inoltre possibile, al fine di ottenere una prima
disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo.




9.7 Determinazione di biomasse per produzione di biogas




Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla
trasformazione di biogas nella propria azienda, il produttore agricolo, deve far determinare volumetricamente, dall'AG.E.A., tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica, registro di carico e scarico come da modello All. I della presente circolare, della materia prima utilizzata nella produzione di biogas.
L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all'AG.E.A., con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima.

L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo
culturale, la determinazione volumetrica e la registrazione corretta delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.




9.8 Obblighi del richiedente e del primo trasformatore




Vengono di seguito distinti gli obblighi e le responsabilità del
richiedente, che terminano con la consegna del prodotto, e quelle del primo trasformatore che iniziano con la consegna e terminano con la trasformazione finale del prodotto entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta.




9.9 Dichiarazioni di raccolta e di consegna




Il richiedente ultimata la fase di raccolta, è tenuto a
consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile dalle rese sopra definite, al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo pagatore su modello conforme all'All. F (il modello è disponibile su portale SIAN per i primi trasformatori riconosciuti) l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:




- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali.

- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di
biomasse



9.10 Dichiarazione di consegna successiva




Il primo trasformatore deve comunicare all'AG.E.A, la consegna di
prodotti intermedi a secondi trasformatori, entro 40 giorni lavorativi a partire dalla consegna, utilizzando l'All. G compilato distintamente per provenienze nazionali o comunitarie in duplice copia con timbro e firma della ditta.




9.11 Coefficienti tecnici e valorizzazione economica




Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente, entro il
30 novembre di ciascuna campagna, le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, con particolare attenzione ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di sottoprodotti e prodotti finiti ottenibili.




9.12 Registri di carico e scarico




Il primo trasformatore deve inoltre tenere un registro di c/s
apposito per i prodotti energetici, consentire visite periodiche nei suoi stabilimenti al fine di permettere i controlli previsti per l'accertamento delle trasformazioni come dall'art. 50 del Reg.(CE) 2237/03

Il "primo trasformatore" ha la facoltà di apportare modifiche al
programma delle utilizzazioni principali indicate nel contratto di vendita, a condizione che ottenga prodotti energetici, il cui valore superi in ogni caso la sommatoria di prodotti e sottoprodotti utilizzati in altre destinazioni.




9.13 Principio di equivalenza




È consentito dal regolamento CE 2237/03 la sostituzione del
prodotto energetico originariamente conseguito sui terreni vincolati da contratto con altro prodotto di stessa natura, pari quantità ed equivalenti caratteristiche morfologiche e merceologiche, fatto salvo l'obbligo di destinazione alla produzione di prodotti energetici.

Nel caso in cui il "primo trasformatore" intenda far ricorso
all'equivalenza, è tenuto, in via preventiva e per singola operazione, a darne immediata comunicazione all'Organismo pagatore, utilizzando una analoga comunicazione per il reintegro del prodotto oggetto di equivalenza (modelli allegati Q ed R).




9.14 Esemplare T5




Per la vendita in un altro stato membro o per l'esportazione di
materie prime o prodotti energetici intermedi, è concesso in base all'art. 47 del Reg. ce 2237/2003 ad un primo trasformatore, di vendere o cedere ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 35, il prodotto è accompagnato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento CE n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella
104, con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle diciture indicate, a seconda del Paese Membro, nell'art. 47 del Reg. Ce 2237/2003.




9.15 Fidejussione




Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2237/03, il
"primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'organismo pagatore competente una cauzione, per ciascuna materia prima, pari a 60,00 euro ettaro, moltiplicati per la somma delle superfici destinate a colture energetiche da presentare unitamente alla data stabilita per la presentazione dei contratti.




9.16 Riconoscimento prima trasformatore




Il primo trasformatore che intende concludere contratti con un
coltivatore richiedente per colture energetiche, deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. D della presente circolare, una domanda di riconoscimento entro il 31 marzo antecedente al raccolto specificando quanto segue:



- la sede legale della società

- il tipo di attività svolta

- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari



La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti



- un certificato d'attribuzione di P.I.

- certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare

- copia di lettera di referenze bancarie

- planimetria degli stabilimenti




Alla ditta che ha conseguito il riconoscimento sarà assegnato un
codice numerico a tre cifre che dovrà essere impiegato nella numerazione dei contratti di coltivazione ed in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.

Per le ditte industriali, già riconosciute ad operare come primi
trasformatori per prodotti coltivati su terreni messi a riposo che intendono operare con la stessa finalizzazione con materie seminate a colture energetiche, sarà richiesto di presentare all'Organismo pagatore, un'integrazione al riconoscimento rilasciato per il quale sarà assegnato un nuovo codice che andrà a comporre la numerazione dei contratti di coltivazione e tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.




9.17 Autorizzazione trasformatore finale




Il trasformatore finale che interviene nel processo della
trasformazione industriale deve presentare all'AG.E.A., su modello conforme all'All. M della presente circolare una domanda di autorizzazione specificando quanto segue:




- la sede legale della società

- il tipo di attività svolta

- sede dello stabilimento principale ed eventuali secondari

La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti

- un certificato d'attribuzione di PI.

- certificato della C.C.I.A.A. completo di sezione fallimentare



Alla ditta che ha conseguito l'autorizzazione sarà assegnato un
codice numerico a tre cifre che dovrà essere impiegato in tutte le comunicazioni all'Organismo pagatore e sui registri di carico e scarico.




9.18 Pagamento dell'aiuto




L'art. 88 del Reg. Ce 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto
pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche.

Tale premio viene sommato al premio stabilito per i gli utilizzi
previsti dal 2237/2003 art. 4 par. 4 lettera c), dopo che l'autorità competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art. 42 del Reg. Ce 2237/2003, di seguito elencati:




a) copia del contratto consegnata all'Organismo pagatore da parte del primo trasformatore;

b) comunicazione, all'organismo pagatore, da parte del primo trasformatore su modello conforme All. F della presente Circolare
firmato congiuntamente dalle due partila quantità di materia
prima raccolta;

c) cauzione, degli ettari oggetto di contratto, versata dal primo trasformatore all'organismo pagatore competente;

d) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.




Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in
ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti all'art. 42 comma 2 del Reg. Ce 2237/03 con le seguenti modalità:



Primo anno




a) consegna all'Organismo pagatore competente del contratto e rispetto degli obblighi di cui all'art. 35 Reg. Ce 2237/03;

b) costituzione della cauzione;


c) verifica il rispetto delle disposizioni impartite, per ogni domanda di aiuto e rispettivo contratto.



Secondo anno




d) adempimento dell'obbligo di consegna del prodotto per la quantità indicata nel contratto All. F;




Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, il pagamento
dell'aiuto è effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite nel caso di colture con raccolta annuale, in caso di quantità consegnate senza espianto del ceppo produttivo. Per altre colture le disposizioni saranno applicate dopo aver fatto gli idonei adeguamenti.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola,
ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. P della presente Circolare,

Qualora le parti modifichino o risolvano il contratto dopo che il
produttore agricolo ha presentato domanda di aiuto per superfici, questi conserva il diritto all'aiuto soltanto se comunica all'Autorità competente le modificazioni che interessano il contratto, entro i termini fissati per la presentazione delle domande di modifica delle domande di aiuto per superfici.

Nel caso in cui, per una determinata materia prima, il produttore
agricolo non consegni il quantitativo richiesto in relazione alla resa o alla quantità prevista, si considera, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del Reg. CE 241 9/2001, che egli non abbia adempiuto agli obblighi previsti per le particelle investite a colture energetiche. In questo caso l'Organismo pagatore procede a riproporzionare l'aiuto in relazione al prodotto di materia prima mancante.




10 SUPERFICI AD USO NON ALIMENTARE (NO-FOOD)




10.1 Compilazione dei contratti




A partire dalla campagna 2004 la presentazione dei contratti
no-food può essere effettuata esclusivamente per via telematica. A tale proposito, l'AG.E.A. ha predisposto un'apposita transazione web, a disposizione delle ditte industriali, per la compilazione e l'serimento dei contratti e della documentazione ad essi correlata.
Il produttore agricolo che intende stipulare un contratto con un trasformatore o acquirente collettore, è tenuto preliminarmente a costituire il fascicolo aziendale in modo da poter disporre della propria consistenza aziendale in termini di superficie.
L'applicazione web, consente, nella compilazione del contratto, la specificazione delle superfici di provenienza del prodotto attraverso il caricamento delle singole particelle e, in automatico, la determinazione della quantità prevista di prodotto e degli eventuali sottoprodotti, in funzione delle rese pubblicate da AGEA.

Al termine della compilazione, l'applicazione web consente
l'esecuzione di controlli di carattere amministrativo sulle superfici, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate. Tali irregolarità possono essere rimosse attraverso opportuni interventi sui dati immessi. Le irregolarità non risolte, all'atto della presentazione del contratto, sono motivo di abbattimento della superficie del contratto ammessa ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario.

L'applicazione web, consente la stampa del contratto in esame e
l'inoltro telematico. Per quanto riguarda la data di presentazione dei contratti sarà quindi considerata la data riportata dal sistema al momento del contratto purché, entro la data di scadenza del 30 aprile sia stata costituita corrispondente fideiussione a garanzia degli ettari oggetto di contratto.

L'originale del contratto e relativa fideiussione saranno di
seguito depositati a cura della ditta industriale presso l'organismo pagatore competente della rispettiva domanda PAC.

Per tutti gli altri adempimenti si rimanda alle prescrizioni
contenute nel Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000 e nel Reg. Ce 827/2000, che modifica il Reg. Ce 2461/2000 art. 4 par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sarà consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovrà ritenersi nullo.

I dati del contratto presentato, non possono essere più variati.
Qualora vi fosse necessità di apportare degli aggiornamenti ai dati presentati, il produttore agricolo è tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, può essere presentato all'Organismo pagatore entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001.


10.2 Messa a riposo non alimentare




Il produttore agricolo può destinare una parte o l'intera
superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, né umano né animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varietà indicate con i codici utilizzo 24, 50, 65, 66, limitatamente alle varietà elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o più contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o più dichiarazioni di trasformazione in biogas nella propria azienda.

Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore
di canapa (codice NC ex 5301 10 00 canapa greggia o macerata) per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantità di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'Organismo pagatore della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non più oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; ciò dovrà essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'Organismo Pagatore).

Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire
all'Organismo pagatore la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici.

Le domande di pagamento per superficie con presenza di particelle
messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24, 65) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50, 66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate.

Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il
contratto, invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali.

Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo può
essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:




2. è stata consegnata la quantità di materia prima per cui il produttore si era impegnato;

3. è stata presentata all'organismo Pagatore la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima
(entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il
31 dicembre per le colture a semina primaverile);

4. è stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore;

5. è stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima,
condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo
trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri
Paesi della Comunità, le utilizzazioni finali delle materie
prime, la specificazione della quantità prevedibile di