Che aumenta, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la
pubblicazione della pace, la gratificazione ai condannati e
conseguentemente la quota, che dai medesimi può essere spesa per
sopravitto. (017U2099)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1918
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1927)