stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1917, n. 2099

Che aumenta, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la gratificazione ai condannati e conseguentemente la quota, che dai medesimi può essere spesa per sopravitto. (017U2099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1927)
nascondi
vigente al 03/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-10-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e delle facolta'  conferite
al Governo dei Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto la legge sula riforma penitenziaria del 14  luglio  1889,  n.
6165 (sez. 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 1ª febbraio 1891, n. 260, con cui si approva il
regolamento generale per gli stabilimenti carcerari; 
 
  Visto il R. decreto  12  febbraio  1911,  n.  120  con  cui  furono
modificati taluni articoli di detto regolamento; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente de Consiglio de ministri,  di  concerto  col
guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di  grazia
e giustizia o dei culti, e con i ministri segretari di Stato  per  le
finanze ed il tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la  pubblicazione
della pace, la gratificazione ai condannati lavoranti, gia' aumentata
con il R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 120, e' ancora elevata  di  un
decimo, ed in relazione a detto aumento e'  altresi'  accresciuta  di
centesimi dieci la quota,  che  ciascun  di  essi  e'  autorizzato  a
spendere per sopravitto, a norma dello stesso regio decreto. 
                                                        (1) (2) ((3)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                    Orlando - Sacchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 10 giugno 1926, n. 1043 ha disposto (con l'art. 1,
comma  1)  che  "La  disposizione  contenuta   nel   citato   decreto
Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099,  con  la  quale  e'  stata
aumentata  di  un  decimo  la  gratificazione  da  corrispondersi  ai
detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari e' prorogata  fino  a
tutto l'esercizio finanziario 1925-26". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica avra' effetto  dal  giorno  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1569 ha disposto (con l'art. 1,
comma  1)  che  "La  disposizione  contenuta   nel   citato   decreto
Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099,  con  la  quale  e'  stata
aumentata  di  un  decimo  la  gratificazione  da  corrispondersi  ai
detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, e' prorogata fino  a
tutto l'esercizio finanziario 1926-1927". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1642 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "La disposizione  contenuta  nel  citato  decreto
Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099,  con  la  quale  e'  stata
aumentata  di  un  decimo  la  gratificazione  da  corrispondersi  ai
detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, e' prorogata fino  a
tutto l'esercizio finanziario 1927-1928".