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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 293

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2006
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  8-2-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 maggio 2004 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2003, n. 252, reca il «cepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2003 riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera prefettizia.
- Si riporta il comma 47 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«47. Le risorse per i migliormanti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».
- Si riporta il comma 89 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».
- Si riporta l'art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati»:
«Art. 3-quater (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta l'art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»:
«Art. 1-quinquies (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
- Si riporta l'art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione»:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è riportato nelle note alle premesse.