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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. 293

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2006
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-2-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
disposizioni  in  materia  di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
  Visto  l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n.   139,   che   disciplina   il   procedimento   negoziale  per  la
regolamentazione  di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego del
personale  della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo  19 maggio  2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale  intercorra  tra  una  delegazione di parte pubblica ed una
delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera
prefettizia;
  Atteso  che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo
19 maggio  2000,  n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative
del  personale  della  carriera prefettizia devono essere individuate
con  decreto  del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri
generali  in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il
pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica in data
19 maggio   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  132
dell'8 giugno  2004, con il quale e' stata individuata la delegazione
sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo  relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il
personale della carriera prefettizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
252,  di  recepimento  dell'accordo  per  il personale della carriera
prefettizia   relativo  al  quadriennio  2002-2005  per  gli  aspetti
giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003,
adottato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139;
  Vista   l'«ipotesi   di  accordo»  relativa  al  biennio  economico
2004-2005,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia,
sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo  29  del  decreto legislativo
19 maggio  2000, n. 139, in data 7 novembre 2005 dalla delegazione di
parte  pubblica  e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano  nazionale  della  carriera  prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato
nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
  Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87;
  Visto  l'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 31 marzo 2005, n.
45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
  Visto  l'articolo  13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  18 novembre  2005, con la quale e' stata approvata, ai
sensi  del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la predetta
ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto legislativo 19 maggio
2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia.
          Avvertenza:

              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riportano  gli  articoli  26, 27 e 29 del decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266):
              «Art.  26  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il presente
          capo  disciplina  il  procedimento per la definizione degli
          aspetti  giuridici ed economici del rapporto di impiego del
          personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
          negoziazione.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione di un
          decreto  del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
          29, comma 5.
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e
          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          successivo.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».
              «Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.».
              «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
          sindacali rilasciate.
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possano
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
              5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.
              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
          dall'amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma  5 ed una delegazione
          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
          dell'amministrazione.».
              - Il  decreto del Ministro per la funzione pubblica del
          19 maggio  2004  reca  l'«individuazione  della delegazione
          sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la
          definizione  dell'accordo  relativo  al  biennio  economico
          2004-2005,   riguardante   il   personale   della  carriera
          prefettizia,  ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
          2003, n. 252, reca il «cepimento dell'accordo sindacale per
          il  quadriennio  2002-2005  per gli aspetti giuridici ed il
          biennio   2002-2003   per  gli  aspetti  economici  per  il
          personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
              - Il  decreto  del  Ministro dell'interno del 14 maggio
          2003 riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del
          personale della carriera prefettizia.
              - Si  riporta  il  comma  47  dell'art.  3  della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)»:
              «47.  Le  risorse  per  i  migliormanti economici e per
          l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
          statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
          430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
          rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
          euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
          previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
          destinare al trattamento economico accessorio del personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
          connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
          economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
          quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
          internazionale.».
              - Si  riporta  il  comma  89  dell'art.  1  della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)»:
              «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
          per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
          dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
          rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195».
              - Si   riporta   l'art.   3-quater   del  decreto-legge
          30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 marzo  2004, n. 87, recante: «Disposizioni
          urgenti  concernenti  il  personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in
          materia di accise sui tabacchi lavorati»:
              «Art.  3-quater  (Disposizioni concernenti il personale
          della  carriera  prefettizia).  -  1.  Per  il  rinnovo del
          contratto  della  carriera  prefettizia relativo al biennio
          2004-2005  sono  stanziate  le  somme di euro 3.000.000 per
          l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000
          per   l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
              - Si   riporta  l'art.  1-quinquies  del  decreto-legge
          31 marzo  2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 maggio 2005, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti
          per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco»:
              «Art.     1-quinquies     (Disposizioni     concernenti
          l'amministrazione  civile dell'interno, le Forze di polizia
          e  le  Forze  armate).  -  1.  A  decorrere dall'anno 2006,
          all'onere conseguente all'attuazione dell'art. 3-quater del
          decreto-legge  30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5
          milioni  di euro annui, si provvede mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
              2.  Per  il  processo  di  perequazione dei trattamenti
          economici  dei  dirigenti  delle  Forze  di polizia e delle
          Forze  armate  e'  stanziata  la  somma di euro 8.300.000 a
          decorrere  dall'anno  2005,  da  utilizzare  osservando  le
          procedure   di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della  legge
          28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione
          del  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
              3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
          compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile
          dell'interno  appartenente  al comparto Ministeri, connessi
          all'applicazione    della    normativa    in   materia   di
          depenalizzazione,  di  immigrazione  e  di  asilo, il fondo
          unico    di    amministrazione    per    il   miglioramento
          dell'efficacia  e dell'efficienza dei servizi istituzionali
          e'  incrementato  di  4  milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione
          del  presente  comma  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
              - Si  riporta l'art. 13-bis del decreto-legge 30 giugno
          2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          17 agosto  2005, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti per
          assicurare  la  funzionalita'  di  settori  della  pubblica
          amministrazione»:
              «Art.  13-bis  (Disposizioni  concernenti  il personale
          della  carriera  prefettizia).  -  1.  Per  il  rinnovo del
          contratto  della  carriera  prefettizia relativo al biennio
          2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni
          a decorrere dall'anno 2005.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  5 milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 3, comma 151,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.