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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250

((Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità)).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 (in G.U. 04/02/2006, n.29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  5-2-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonché in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Incentivazione della ricerca nelle università
1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai
programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
((per l'anno 2005))
, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.