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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250

((Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità)).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 (in G.U. 04/02/2006, n.29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 5-2-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria
e di rinegoziazione di mutui, nonche'  in  materia  di  assistenza  a
soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2005; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro della salute,  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
           Incentivazione della ricerca nelle universita' 
 
     1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai 
  programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il  Fondo
per il sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la  mobilita'  degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, e' incrementato dell'importo  di  euro  32.446.000  per
l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca  annuali  di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  ((per  l'anno   2005)),   allo   scopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.