DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 68. 
                      Controllo del repertorio 
 
    ((1. Il controllo dei  repertori  previsti  dall'articolo  67  e'
effettuato su iniziativa  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
competenti per territorio.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni  pubbliche  ed
ogni altro funzionario autorizzato alla  stipulazione  dei  contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di  notifica
della richiesta. Gli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
    2. L'ufficio dopo aver controllato la  regolarita'  della  tenuta
del repertorio e della registrazione degli  atti  in  esso  iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie  utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.)) 
    3. L'ufficio non puo' trattenere il  repertorio  oltre  il  terzo
giorno non festivo successivo a quello di presentazione.