DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 57.


                   Soggetti obbligati al pagamento

  1.  Oltre  ai  pubblici  ufficiali,  che  hanno redatto, ricevuto o
autenticato  l'atto,  e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la
registrazione,  sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta
le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto
o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19  e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli
633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
  1-bis.  Gli  agenti  immobiliari  di  cui all'articolo 10, comma 1,
lettera  d-bis),  sono  solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta
per   le  scritture  private  non  autenticate  di  natura  negoziale
stipulate  a  seguito  della  loro attivita' per la conclusione degli
affari.
((1-ter.   L'utilizzatore   dell'immobile   concesso   in   locazione
finanziaria  e`  solidalmente  obbligato al pagamento del tributo per
l'immobile,  anche  da costruire o in corso di costruzione, acquisito
dal locatore per la conclusione del contratto)).
  2.  La  responsabilita`  dei  pubblici  ufficiali non si estende al
pagamento delle imposte complementari e suppletive.
  3.  Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva
apposta   ad   un  atto  sono  solidalmente  obbligate  al  pagamento
dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce
i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
  4.  L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto
ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.
  5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli
presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento
dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
  6.  Se  un  atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti,
contiene   piu`  disposizioni  non  necessariamente  connesse  e  non
derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo
di  ciascuna  delle  parti al pagamento delle imposte complementari e
suppletive  e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali
essa ha partecipato.
  7.  Nei  contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento
dell'imposta  e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga
all'art.  8  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, sempreche` non si
tratti  di  imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la
registrazione delle amministrazioni dello Stato.
  8.  Negli  atti  di  espropriazione  per  pubblica  utilita`  o  di
trasferimento  coattivo  della  proprieta`  o  di  diritti  reali  di
godimento   l'imposta   e`   dovuta  solo  dall'ente  espropriante  e
dall'acquirente  senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8
della  legge  27  luglio  1978,  n.  392;  l'imposta non e` dovuta se
espropriante o acquirente e` lo Stato.