DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 55.
      Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

    1.  Il  pagamento  dell'imposta  complementare,  dovuta  in  base
  all'accertamento  del valore imponibile o alla presentazione di una
  delle  denunce  previste  dall'art.  19, deve essere eseguito entro
  sessanta  giorni  da  quello  in  cui e' avvenuta la notifica della
  relativa liquidazione.
    2.  Il  pagamento  delle  imposte suppletive deve essere eseguito
  entro  sessanta  giorni  da  quello  in cui e' avvenuta la notifica
  della relativa liquidazione.
    3.    Il    pagamento   delle   imposte,   ((e   delle   sanzioni
  amministrative))  eseguito  successivamente alla registrazione deve
  risultare   da   apposita   quietanza   indicante  gli  estremi  di
  registrazione  dell'atto  e  le  generalita'  del  soggetto  che ha
  eseguito il pagamento.
    4.  Per  gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle
  leggi  26  gennaio  1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile
  1978, n. 130.