DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51. 
                     Valore dei beni e dei diritti 
 
    1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni 
  o dei diritti, salvo  il  disposto  dei  commi  successivi,  quello
  dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore,  il
  corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 
    2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti 
  reali immobiliari e per quelli che  hanno  per  oggetto  aziende  o
  diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in
  comune commercio. 
    3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti 
  reali immobiliari l'ufficio del registro,  ai  fini  dell'eventuale
  rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
  trasferimenti a  qualsiasi  titolo  e  alle,  divisioni  e  perizie
  giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto  o
  a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo  o  costitutivo,
  che abbiano avuto per  oggetto  gli  stessi  immobili  o  altri  di
  analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito  netto  di
  cui  gli  immobili  sono  suscettibili,  capitalizzato   al   tasso
  mediamente applicato alla detta data e nella stessa  localita'  per
  gli investimenti immobiliari, nonche' ad  ogni  altro  elemento  di
  valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente  fornite
  dai comuni. 
    4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su 
  di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con
riferimento al valore complessivo dei beni che compongono  l'azienda,
compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati  nell'art.  7  della
parte prima della tariffa ((e art. 11-bis della tabella)),  al  netto
delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie  o
da atti aventi data certa a norma del codice  civile,  tranne  quelle
che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle
relative ai beni di cui al citato art.  7  della  parte  prima  della
tariffa.L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti
ai fini di altre imposte e puo' procedere  ad  accessi,  ispezioni  e
verifiche secondo le disposizioni  relative  all'imposta  sul  valore
aggiunto.