REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal: 15-9-1954
(Codice della navigazione-art. 36)
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
                  (Concessione di beni demaniali). 
 
  L'amministrazione marittima, compatibilmente con  le  esigenze  del
pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche  esclusivo,
di beni demaniali e di zone di mare territoriale per  un  determinato
periodo di tempo. 
 
  ((Le concessioni di  durata  superiore  a  quindici  anni  sono  di
competenza del Ministro per la marina mercantile. Le  concessioni  di
durata superiore a quattro, ma non  a  quindici  anni,  e  quelle  di
durata  non  superiore  al  quadriennio  che  importino  impianti  di
difficile sgombero sono di competenza  del  direttore  marittimo.  Le
concessioni di  durata  non  superiore  al  quadriennio,  quando  non
importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
di compartimento marittimo)). ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art.  3,  comma
5)  che  la  presente  modifica  ha  effetto  anche  ai  fini   delle
concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di  esecuzione  del
Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio  1952,  n.
328.