REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal: 8-6-2008
(Codice della navigazione-art. 292 bis)
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 292-bis. 
(( (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo
                      ufficiale di coperta). )) 
 
  ((A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il
primo ufficiale di coperta, se svolge  le  funzioni  del  comandante,
devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o  di
un altro Stato facente  parte  dell'accordo  sullo  Spazio  economico
europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso
a tali funzioni e' subordinato  al  possesso  di  una  qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e  della  legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e  l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito. 
 
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sono
determinati i  programmi  di  qualificazione  professionale,  nonche'
l'organismo competente allo svolgimento delle procedure  di  verifica
dei requisiti di cui al primo comma.))