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REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal:  21-4-1942
(Codice della navigazione-art. 28)

Art. 28.
(Beni del demanio marittimo).

Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.