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REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal:  21-4-1942
(Codice della navigazione-art. 164)

Art. 164.
(Condizioni di navigabilità).

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
c) organi di propulsione e di governo;
d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.