REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 01/06/2023
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Testo in vigore dal: 4-12-2020
(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 182 ter)
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 182-ter 
         (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). 
 
  1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e
dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne
prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella
realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se  il
credito tributario o contributivo  e'  assistito  da  privilegio,  la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a  quelli  offerti  ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a  quelli  che
hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli
delle  agenzie  e  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o  contributivo  ha
natura  chirografaria  ((anche  a   seguito   di   degradazione   per
incapienza)), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a
quello  degli  altri  creditori  chirografari  ovvero,  nel  caso  di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali  e'  previsto
un trattamento piu' favorevole. Nel  caso  in  cui  sia  proposto  il
pagamento  parziale  di  un   credito   tributario   o   contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere
inserita in un'apposita classe. 
  2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,
copia della domanda e della relativa documentazione,  contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
agente  della  riscossione  e  all'ufficio  competente   sulla   base
dell'ultimo domicilio fiscale del  debitore,  unitamente  alla  copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative
al periodo fino alla data di presentazione  della  domanda.  L'agente
della  riscossione,  non  oltre  trenta  giorni  dalla   data   della
presentazione,  deve  trasmettere  al  debitore  una   certificazione
attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto  o  sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica  dei  relativi
avvisi di irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta  a  ruolo,  nonche'  dai  ruoli
vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.  Dopo
l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di
irregolarita'  e  delle  certificazioni  deve  essere  trasmessa   al
commissario giudiziale per gli adempimenti  previsti  dagli  articoli
171, primo comma, e 172. In particolare, per i  tributi  amministrati
dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  l'ufficio  competente  a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione  prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione  di  cui  al
terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio  che  ha  notificato  al
debitore gli atti di accertamento. 
  3. Relativamente al credito tributario complessivo, il  voto  sulla
proposta  concordataria  e'  espresso  dall'ufficio,  previo   parere
conforme della competente direzione regionale, in  sede  di  adunanza
dei creditori, ovvero nei modi  previsti  dall'articolo  178,  quarto
comma. 
  4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione  limitatamente
agli  oneri  di  riscossione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1  anche
nell'ambito  delle   trattative   che   precedono   la   stipulazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui  all'articolo  182-bis.  ((In
tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti
tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad  oggetto  anche
la convenienza del trattamento proposto  rispetto  alla  liquidazione
giudiziale; tale punto costituisce oggetto di  specifica  valutazione
da  parte  del  tribunale)).  La  proposta  di  transazione  fiscale,
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata
presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo.((Ai fini
della proposta di accordo su crediti  aventi  ad  oggetto  contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed  assistenza
obbligatorie, e relativi accessori,  copia  della  proposta  e  della
relativa  documentazione,  contestualmente  al  deposito  presso   il
tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente  sulla  base
dell'ultimo  domicilio  fiscale  del  debitore)).  Alla  proposta  di
transazione  deve   altresi'   essere   allegata   la   dichiarazione
sostitutiva, resa dal debitore o dal  suo  legale  rappresentante  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
che la  documentazione  di  cui  al  periodo  precedente  rappresenta
fedelmente  e   integralmente   la   situazione   dell'impresa,   con
particolare riguardo alle poste  attive  del  patrimonio.  L'adesione
alla proposta  e'  espressa,  su  parere  conforme  della  competente
direzione regionale, con la  sottoscrizione  dell'atto  negoziale  da
parte  del  direttore  dell'ufficio.  L'atto  e'  sottoscritto  anche
dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di
riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112. L'assenso  cosi'  espresso  equivale  a  sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. 
  6. La transazione  fiscale  conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se
il debitore non esegue  integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle  Agenzie  fiscali  e  agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore."