REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 01/06/2023
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Testo in vigore dal: 25-8-2021
(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 182 bis)
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 182-bis 
              (Accordi di ristrutturazione dei debiti). 
 
  L'imprenditore in stato di crisi  puo'  domandare,  depositando  la
documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo
di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente
ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal
debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo
comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e
sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
    a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di  crediti
gia' scaduti a quella data; 
    b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
  L'accordo e' pubblicato  nel  registro  delle  imprese  e  acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
  Dalla data della pubblicazione e per sessanta  giorni  i  creditori
per titolo e causa anteriore a  tale  data  non  possono  iniziare  o
proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore ,
ne' acquisire titoli di prelazione  se  non  concordati.  Si  applica
l'articolo 168, secondo comma. 
  Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori  e  ogni  altro
interessato possono proporre opposizione.  Il  tribunale,  decise  le
opposizioni, procede all'omologazione  in  camera  di  consiglio  con
decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo' anche  in  mancanza
di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria  o  degli  enti
gestori di forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  della  percentuale
di cui al primo comma e quando, anche  sulla  base  delle  risultanze
della relazione del professionista  di  cui  al  medesimo  comma,  la
proposta di soddisfacimento della predetta  amministrazione  o  degli
enti gestori di forme di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie  e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.((Ai fini di cui al
periodo che precede,  l'eventuale  adesione  deve  intervenire  entro
novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.)) 
  Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte  di  appello  ai
sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.(50) 
  Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di  cui  al  presente  articolo,  depositando  presso  il   tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  9  la  documentazione  di   cui
all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c)  e  d),  e
una   proposta   di   accordo   corredata   da   una    dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore  di  autocertificazione,  attestante
che sulla proposta sono in  corso  trattative  con  i  creditori  che
rappresentano almeno il sessanta per  cento  dei  crediti  e  da  una
dichiarazione  del  professionista  avente   i   requisiti   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa  la  idoneita'  della
proposta, se  accettata,  ad  assicurare  l'integrale  pagamento  dei
creditori con i quali non  sono  in  corso  trattative  o  che  hanno
comunque negato la propria disponibilita' a  trattare.  L'istanza  di
sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del  divieto  di  inizio  o  prosecuzione
delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di  acquisire
titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 
  Il  tribunale,  verificata  la  completezza  della   documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il  termine  di  trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della  documentazione  stessa.  Nel  corso
dell'udienza,  riscontrata  la  sussistenza   dei   presupposti   per
pervenire  a  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  con  le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per  l'integrale
pagamento dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o
che hanno comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a  trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o  proseguire  le
azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di  prelazione  se
non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per
il  deposito  dell'accordo  di  ristrutturazione  e  della  relazione
redatta dal professionista a norma del primo comma.  Il  decreto  del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in  quanto
applicabile. 
  ((Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del
piano, e' rinnovata  l'attestazione  di  cui  al  primo  comma  e  il
debitore chiede  il  rinnovo  delle  manifestazioni  di  consenso  ai
creditori parti degli accordi. L'attestazione deve  essere  rinnovata
anche in caso di modifiche sostanziali degli  accordi.  Qualora  dopo
l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano,
l'imprenditore  vi  apporta  le  modifiche   idonee   ad   assicurare
l'esecuzione degli accordi, richiedendo  al  professionista  indicato
all'articolo   67,   terzo   comma,    lettera    d)    il    rinnovo
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e  l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della  pubblicazione  e'
dato avviso ai creditori a mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata.  Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale,  nelle  forme
di cui al quarto comma.)) 
  A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
nei  termini  assegnati  dal  tribunale   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore."