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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-2014
(CODICE CIVILE-art. 87)
aggiornamenti all'articolo

Art. 87.


Parentela, affinità, adozione
((...))
.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta
((...))
;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
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Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
((...))
. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.