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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal:  19-4-1942
(CODICE CIVILE-art. 2236)

Art. 2236.

(Responsabilità del prestatore d'opera).


Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.