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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2025)
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Testo in vigore dal:  19-4-1942
(CODICE CIVILE-art. 2043)

Art. 2043.

(Risarcimento per fatto illecito).


Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.