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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal:  19-4-1942
(CODICE CIVILE-art. 1218)

Art. 1218.

(Responsabilità del debitore).


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.