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REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1942
(DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 47)

Art. 47.

(Ora della notificazione).


Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.