REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2013
(DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 152 bis)
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 152-bis. 
 
                 (Liquidazione di spese processuali) 
 
  Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di
procedura civile a favore  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai
sensi dell'articolo 417-bis del  codice  di  procedura  civile,  ((si
applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la  liquidazione  del  compenso
spettante agli  avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per  cento
dell'importo  complessivo  ivi  previsto.))  La  riscossione  avviene
mediante iscrizione al ruolo ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.