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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-2-1941

Art. 8

Ricorsi contro l'accertamento


Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione dell'elenco e nel caso di notifica individuale nel termine di trenta giorni dalla data della medesima.

Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo del contributo. Il Prefetto decide sentita la Commissione di cui all'articolo 5.

Le decisioni del Prefetto sono comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con l'indicazione del termine utile per ricorrere a norma del comma seguente.

Avverso la decisione del Prefetto è ammesso gravame, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso al Ministro non sospende la riscossione del contributo.

Il Ministro decide sentita la Commissione consultiva istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Le decisioni del Ministro sono, pel tramite delle Prefetture, comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale.

Sulle risultanze degli elenchi gli esattori delle imposte presentano, agli organi incaricati dell'accertamento, le proprie osservazioni e proposte per la eliminazione delle partite già riconosciute inesigibili, cessate, inesistenti o irreperibili. La presentazione di tali osservazioni e proposte deve essere effettuata nei termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.