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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-2-1941

Art. 17

Riparto e pagamento dei contributi


Il Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dispone il pagamento dei contributi riscossi alle Associazioni ed Enti interessati.

Dei contributi per le Associazioni professionali lo stesso Ministero, sentite le dette Confederazioni, stabilisce, prelevando le quote dovute per legge, il riparto tra le Associazioni stesse e ne ordina i pagamenti.