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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (036U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936, eccetto le norme contenute nei titoli V e VI che entrano in vigore non oltre il 30 giugno 1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141 (in SO n.61, relativo alla G.U. 15/03/1938, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926. n. 1830;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, il decreto Ministeriale 19 marzo 1928, il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, il decreto Ministeriale 15 dicembre 1928, il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto Ministeriale 18 giugno 1928, la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e il decreto Ministeriale 10 maggio 1930;
Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed i decreti Ministeriali emanati in esecuzione del predetto decreto;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n, 416, il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto Ministeriale 7 maggio 1929;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto Ministeriale 22 agosto 1935;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, il decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e il decreto Ministeriale 10 agosto 1933;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134;
Visto il R. decreto 4 settembre 1019, n. 1620;
Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere alla unificazione, coordinazione e al perfezionamento delle norme regolanti la disciplina della funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie forme, sia al fine di tutelare il risparmio, sia al fine di coordinare le diverse forme di attività creditizia in armonia con i voti espressi dalla Corporazione della previdenza e del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato o Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia è giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))