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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  9-1-1986
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al perfezionamento e al coordinamento delle norme vigenti sulla previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.
((35))
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AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 369 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana".