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REGIO DECRETO 26 settembre 1935, n. 2032

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni destinati a fini di culto, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. (035U2032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal:  20-12-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno e per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, è sostituito il seguente:

«Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.

«Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda la erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.

«Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosso per la fabbrica della chiesa».