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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
Testo in vigore dal:  1-1-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

((Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto))
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".