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REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 21

Trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire. (034U0021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 983 (in G.U. 03/07/1934, n. 154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))