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REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (033U1736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;
Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.