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REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1033

Ordinamento dell'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (033U1033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  28-3-1989
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 1. n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per effetto del quale la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ha assunto la denominazione di «Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) i Comitati tecnici;

5) il Collegio dei sindaci.

(( 6) il Direttore generale))
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