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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 787

Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1931

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398 e n. 1399, che

approvano i nuovi Codici penale e di procedura penale;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rocco - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 159. - Mancini.