REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 26-5-2010
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 88)
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 88. 
 
                        (Art. 86 T. U. 1926). 
 
  1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere  concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o  autorizzati  da  parte  di
Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva  la  facolta'  di
organizzazione  e  gestione  delle  scommesse,  nonche'  a   soggetti
incaricati dal concessionario o dal  titolare  di  autorizzazione  in
forza della stessa concessione o autorizzazione. 
                                                               ((97)) 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con  modificazioni,  dalla
L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter)  che
"L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di
cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,   e   successive
modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza  ivi  prevista,
ove  rilasciata  per  esercizi  commerciali  nei  quali   si   svolge
l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita  in  denaro,
e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei
medesimi esercizi  di  apposita  concessione  per  l'esercizio  e  la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".