REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 11-7-1931
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                        (Art. 6 T. U. 1926). 
 
  Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad  essa  attribuite
dalla legge.