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REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2025)
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Testo in vigore dal:  13-10-2011
(Codice Penale-art. 575)
aggiornamenti all'articolo

Art. 575.

(Omicidio)


Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
(96) (125)
((233))
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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.