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REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  29-5-2015
(Codice Penale-art. 452 sexies)
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Art. 452-sexies.


(( (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).))
((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.))