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REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  5-10-1944
(Codice Penale-art. 439)
aggiornamenti all'articolo

Art. 439.

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)


Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.
(1)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".