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REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2026)
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Testo in vigore dal:  1-7-1931
(Codice Penale-art. 133)

Art. 133.

(Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)


Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.