stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal:  27-4-1930

Art. 24



Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni.

Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adotterà di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.