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REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275

Regolamento per la professione di perito industriale. (029U0275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1929
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Testo in vigore dal:  2-4-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.