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REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1024

Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (028U1024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-6-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;
Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416;
Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato, in sostituzione del regolamento di cui al R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso apportate con R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Volpi
- Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dci conti, addì 23 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 160. - Casati.