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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1927
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
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Testo in vigore dal:  20-10-1927

Art. 6



Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'Ufficio della sede provinciale dell'A. C. I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura;

b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP. e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080;

e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP. del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;

l) il cognome, nome e paternità del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata;

m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito del visto della Prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura;

b) il nome, il cognome, la paternità e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate nel n. 1° del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura.