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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1927
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
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Testo in vigore dal:  20-10-1927

Art. 26



Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro:

a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL. MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) gli autoveicoli appartenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;

d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato;

e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato;

f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta.