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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  4-3-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA. DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui Magazzini generali;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Magazzini generali hanno per oggetto:

1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;

2° di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.