REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
Testo in vigore dal: 7-11-1925
 
                               Art. 13 
 
  Finita la lettura e deliberato  il  giudizio,  il  segretario  nota
immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il  voto
assegnato.  L'annotazione  e'  sottoscritta  dal   presidente   della
Commissione o della Sottocommissione e dal segretario. 
 
  Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti,  la
Commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle
buste contenenti i nomi dei concorrenti. 
 
  Ogni deliberazione  presa  in  qualsiasi  tempo  per  modificare  i
risultati delle votazioni delle prove scritte e' nulla. 
 
  Il risultato completo delle prove scritte fara'  reso  di  pubblica
ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.