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REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
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Testo in vigore dal:  7-11-1925

Art. 13



Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte è nulla.

Il risultato completo delle prove scritte farà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.